Abstract: in Italia il periodo post 1993 ha segnato il passaggio da un sistema proporzionale ad uno misto a prevalenza proporzionale con correttivo maggioritario. La mancanza di una soglia minima della proporzionalità idonea a far scattare il premio di maggioranza sfida il legislatore alla ricerca dell’algoritmo utile a coniugare rappresentanza e governabilità. In tale contesto, la proposta di legge del governo attuale Stabilicum è chiamato ad affrontare il test di proporzionalità secondo i principi stabiliti dalla giurisprudenza della Corte costituzionale.
- La storia.
Partiamo dai dati e da uno schema riassuntivo di questa “storia sbagliata”, un succedersi di tappe lungo il filo del malinteso tra legislatore e Corte costituzionale:
a. Legge Calderoli, n. 270/2005 – porcellum
Modello: proporzionale con premio di maggioranza e liste bloccate.
Premio di Maggioranza: alla Camera, la coalizione/lista più votata otteneva 340 seggi (circa il 54% dei seggi) indipendentemente dalla percentuale di voti raggiunta. Soglia di sbarramento per coalizioni (10%) e liste (4%).
Esito: dichiarata parzialmente incostituzionale dalla Corte Costituzionale nel 2013-2014 (sentenza 1/2014) per mancanza di soglia minima per il premio.
b. Legge n. 52/2015 – Italicum
Modello: proporzionale con premio di maggioranza, ballottaggio e liste bloccate (solo Camera).
Premio di Maggioranza: 340 seggi (55%) alla lista che ottiene almeno il 40% dei voti. Se nessuna lista raggiungeva il 40%, era previsto un ballottaggio tra le due più votate: chi vinceva otteneva 321 seggi (52%). Soglia di sbarramento al 3%.
Esito: dichiarata parzialmente incostituzionale nel 2017 (sentenza 35/2017), poiché il ballottaggio non prevedeva una soglia minima di consensi da raggiungere.
3. Stabilicum (Proposta 2026).
Modello: proporzionale con premio di maggioranza (proposta attuale in discussione).
Premio di Maggioranza: 70 seggi alla Camera, 35 al Senato alla coalizione che supera il 40%, con una soglia massima di 230 seggi conseguibili alla Camera e 114 seggi al Senato, e, in subordine, ballottaggio per le due liste che abbiano raggiunto almeno il 35% di consensi al primo turno. Prevede listini bloccati e assenza di preferenze.
4. Consultellum (Risultante da sentenza 1/2014, in vigore)
Modello: proporzionale puro (quello rimasto dopo la bocciatura del Porcellum).
Premio di Maggioranza: Assente. Soglia di sbarramento al 3% su base nazionale.
- Proporzionale versus maggioritario, una falsa alternativa.
“Un uomo, un voto, un valore”, la regola di S. Rokkan (cfr. in Cittadini, elezioni, partiti) riassume il fine e la fatica di ogni legge elettorale nei paesi occidentali a democrazia liberale.
Ne indica il fine, garantire alle forze politiche organizzate eguali chances di successo, ne pesa la fatica, essendo la materia miscela di diritto costituzionale e di politica del diritto.
Sgombriamo, innanzitutto, il campo da un equivoco: la nota distinzione tra sistemi fotografici (proporzionali) e sistemi trasformativi-selettivi (maggioritari) è una falsa alternativa, dal momento che il sistema elettorale delle democrazie mature è una categoria mista di tutela insieme di rappresentanza e di governabilità, tale da assurgere ormai giuridicamente a principio di costituzione materiale.
Ancora in via di premessa, da un punto di vista di filosofia della politica, la discussione sul tema non può che prendere le mosse del teorema o legge di Duverger, per il quale “i paesi dualisti sono maggioritari e i paesi maggioritari sono dualisti”; in altri termini, i sistemi elettorali maggioritari a turno unico tendono a favorire il bipartitismo, mentre i sistemi proporzionali o a doppio turno favoriscono il multipartitismo (cfr. A. Morrone in Sistema elettorale e ordinamento costituzionale).
Tale principio, peraltro, come precisato da Sartori (in Ingegneria costituzionale comparata), subisce un correttivo per paesi come l’Italia, laddove l’esistenza di minoranze composite, non riducibili ad un esclusivo contenitore politico, o altresì, geograficamente concentrate, ostacola la formazione di governi monopartito (come, ad esempio, nel sistema inglese cosiddetto Westminster), direzionando la scelta del tipo di sistema elettorale più consono alla realtà del nostro paese verso una strada a senso unico: il governo di coalizione.
D’altro canto, il principio personalistico che informa la nostra Costituzione, nella quale la centralità della persona si traduce in “centralità del cittadino” è refrattario a forme di semplificazione della rappresentanza, “in senso presidenzialistico (elezione diretta del Capo dello Stato) o in senso assemblearistico (monocameralismo)” (cfr. come acutamente còlto da R. Ruffilli ne Il cittadino come arbitro, pag.9). Sistemi che prefigurano un catch-all-party, una sorta di vincitore assoluto, accondiscendenti verso forme di plebiscitarismo non sono in linea con la cultura personalista della costituzionale, che coniuga governabilità con rispetto delle minoranze (T. Martines, Manuale di diritto costituzionale).
- La giurisprudenza costituzionale. Quanto detto spiega l’atteggiamento costante della Corte Costituzionale verso un sistema di stampo proporzionale e non marcatamente maggioritario.
Appare, perciò, comprensibile l’esito non fortunato delle precedenti esperienze normative sopra ricordate ed il ripiegamento sul Rosatellum.
Detto in sintesi, l’orientamento della giurisprudenza costituzionale, da un lato, riconosce validità al premio di maggioranza, dall’altro, afferma che il premio non deve recare “una tale distorsione della rappresentatività da comportare un sacrificio sproporzionato, rispetto al legittimo obiettivo di garantire la stabilità del governo del Paese e di favorire il processo decisionale” (§ 6 in diritto della sentenza 35/2017).
4.Lo Stabilicum. Se questo è l’insegnamento della Corte, ovvero un sistema proporzionale con correttivo maggioritario (v. S. Ceccanti, Corso di diritto costituzionale 2025-26, lezione n. 10), la questione diventa allora sapere quale sarebbe la soglia minima giusta, ma il nodo gordiano è destinato a rimanere irrisolto, perché la Corte non indica l’algoritmo della misura certa della proporzionalità della soglia idonea a far scattare il premio di maggioranza. Tocca allora alla libera discrezionalità del legislatore stabilire il limite, che, tuttavia, sarebbe a sua volta oggetto di successivo giudizio di costituzionalità perimetrato dalle lasche categorie della ragionevolezza e, come detto, della proporzionalità, il tutto a scapito della certezza e stabilità del sistema.
La legge di recente presentata si sottopone, quindi, al test di proporzionalità, prevedendo un sistema proporzionale con premio di maggioranza (70 seggi alla Camera, 35 al Senato) alla coalizione che supera il 40%, con una soglia massima di 230 seggi conseguibili alla Camera e 114 seggi al Senato, e, in subordine, ballottaggio per le due liste che abbiano raggiunto almeno il 35% di consensi al primo turno. In sostanza, il “superpremio”, che assicura una maggioranza stabile, appare tarato a garantire un premio quotabile al 55% dei seggi alla coalizione che supera il 40%.
Quale la sorte di detta proposta? L’uscita dalla nebbia rimanda all’art. 49 della Costituzione, che àncora la politica al metodo democratico, il quale, se rettamente inteso quale modello di democrazia consensuale (su cui v. A. Lijphart in Le democrazie contemporanee), vuole dire in concreto, nel contesto dato, l’ammissione della minoranza al processo decisionale. Probabilmente una formula elettorale condivisa potrebbe fungere da limite negativo per il giudice delle leggi e fermare l’altalena dell’andirivieni Governo-Corte.
L’importante che non si traduca in un compromesso al ribasso tra le forze parlamentari, una sorta di riedizione dell’iper-garantismo del sistema proporzionale del 1948, che nasceva, com’è noto, da una dialettica tra Dc e Pci venata di disfavore verso un sistema che rendesse più solido l’esecutivo, avendo per lo più “tutti e due più paura dell’altro”. (così G. Dossetti in A colloquio con Dossettti e Lazzati, intervista di L. Elia, pag.65).
5. Quale modello elettivo per i cattolici democratici? In tale contesto, la storia del cattolicesimo democratico mostra sensibilità nei confronti di sistemi elettorali che promuovono la volontà popolare senza che però questa mortifichi la libertà delle autonomie e dei corpi intermedi, che subirebbero uno schiacciamento verso il basso da una forte legittimazione popolare del governo in carica. All’interno di un modello proporzionale con premio di maggioranza, c’è, inoltre, chi, ricordando il periodo del sistema Mattarella (che ha funzionato in maniera più che accettabile nelle tornate del 1994, 1996, 2001), avanza l’ipotesi di una riedizione di un Mattarellum 2.0 (3/4 di collegi uninominali, nei quali vince chi ottiene un voto in più degli altri, 1/4 di eletti con il cosiddetto recupero proporzionale dei soli voti non già utilizzati per eleggere candidati) con appositi correttivi premiali non eccessivi, in modo da favorire coalizioni pre-elettorali.
Da ultimo, nell’eventualità di un diverso assetto partitico, idoneo ad alleanze post-elettorali, senza entrare nei dettagli, si potrebbe riprendere uno studio di fine secolo scorso dell’Università Bocconi, Sistemi elettorali e Teoria dei Giochi, basato sull’idea di un sistema elettorale misto per un organismo politico composto di tre partiti (ad esempio, sinistra, destra, centro), che riceva in un’elezione 23 voti totali così suddivisi: 11, 10 e 2 dove metà dei seggi viene attribuita in modo proporzionale e l’altra metà in collegi uninominali, dando, quindi, ad una coalizione post-elettorale, che raggiunga il 40% dei voti, un premio di maggioranza calcolato aumentando in modo proporzionale i seggi che tale coalizione ha ottenuto, fino a raggiungere il 60% dei seggi totali.
Ciò per dire, in sostanza, che una ricetta per il miglior sistema elettorale non esiste. Tutto dipende da ciò che si vuole ottenere. L’auspicio è che la nuova legge elettorale costituisca non l’esercizio di una prova di forza dell’esecutivo, né un compromesso al ribasso delle forze politiche, dettato da logiche di convenienza, ma un’occasione di recupero di una forma di democrazia condivisa, quale viatico di un processo di riforme strutturali anche in altri settori dell’ordinamento.
Fabrizio Urbani Neri
[10 aprile 2026]




