Abstract: la recente cronaca ha fatto nascere il problema giuridico della revocabilità del provvedimento di grazia. La natura di atto sovrano sembra tecnicamente escludere tale possibilità in diritto, aprendo tuttavia l’ipotesi della condanna per gli altri reati commessi, finalizzati all’ottenimento del provvedimento di grazia. D’altro canto, come nel film omonimo di Sorrentino, per il cattolico impegnato nelle istituzioni la grazia rappresenta l’immagine della misericordia infinita di Dio con la differenza che la clemenza umana non va esente da errori causati da inganni di chi ne vuole beneficiare. In tali casi, il graziato andrà incontro a una nuova colpa da espiare, non alla retrocessione da una colpa ormai emendata. Diritto, etica e messaggio evangelico sembrano concordare, quindi, sulla irretrattabilità della grazia, che non può essere oggetto di ripensamento, né, dunque di revoca.
1.Il caso Minetti ed i precedenti casi Bompressi e Mesina.
Mentre le nuove indagini disposte in sede penale dalla Procura Generale di Milano sulla fondatezza della domanda di grazia di Nicole Minetti hanno concluso che, come detto dalla Procuratrice Generale, “i fatti riportati nelle notizie di stampa non corrispondono al vero”, tuttavia, stante, altresì, le ulteriori promesse di integrazioni delle inchieste degli organi di stampa, resta aperto il dibattito tra gli esperti di diritto costituzionale attorno alla possibilità teorica di revocare il provvedimento di grazia concessa dal Presidente della Repubblica, laddove fosse successivamente accertata l’inesistenza dei presupposti relativi all’atto di clemenza.
La casistica in materia appare scarsa: si ricordano il caso Bompressi, risolto da una pronuncia della Corte costituzionale sulla questione del contrasto tra poteri dello Stato (Ministero della Giustizia e Presidente della Repubblica) sulla concessione della grazia, ed il caso Mesina, dove venne disposta la revoca della grazia da parte del tribunale di Cagliari, a causa della commissione di un reato grave subito dopo la concessione del beneficio.
2.Norme e giurisprudenza sull’istituto della grazia del Presidente della Repubblica.
Nel caso attuale di cronaca, la grazia, dopo i pareri favorevoli dal procuratore generale della Corte d’Appello di Milano e del Ministro della Giustizia, era stata concessa dal Presidente della Repubblica il 18 febbraio 2026, motivata “anche sulle gravi condizioni di salute di uno stretto familiare minore della Minetti che necessita di assistenza e cure particolari, presso ospedali altamente specializzati”.
Si premette che il provvedimento è stato legittimamente emesso e rispetta la disciplina in materia, costituita da tre fasi: la prima, di tipo giudiziario, che prevede, in base all’art. 681 del codice di procedura penale, il parere del magistrato di sorveglianza e le osservazioni del Procuratore Generale presso la Corte d’Appello; la seconda, di tipo amministrativo, nella quale il Ministero della Giustizia acquisisce il parere e lo trasmette all’ufficio di Presidenza; infine la terza, di tipo politico, con la quale, ai sensi dell’art. 87 della costituzione, il Presidente della Repubblica, titolare esclusivo del potere, decide di concedere o meno la grazia.
3. La grazia è revocabile? Generalmente, per prassi, nei decreti di grazia o di commutazione della pena è apposta la condizione della revoca dell’atto di clemenza in caso di commissione da parte del beneficiario di un delitto non colposo entro 5 anni dal decreto presidenziale o di 10 anni in caso di grazia riguardante la pena dell’ergastolo (come nel ricordato caso Mesina).
Non risultano previste, né per legge, né per consuetudine costituzionale, altre ipotesi di revoca, ancorché, secondo alcuni osservatori, e qui è il punto critico, la grazia, che difettasse dei presupposti (quali, ad esempio, il ravvedimento del condannato o le ragioni umanitarie), perché falsamente dichiarati, andrebbe revocata con provvedimento analogo a quello di concessione.
Tale tesi, a parere di chi scrive, non convince, perché l’istituto della revoca nel diritto pubblico è previsto solo per l’atto amministrativo, laddove la concessione della Grazia è un atto sovrano, di natura pressoché politica, ad altissima connotazione soggettiva, tenuto, d’altronde, conto di quanto affermato dalla Corte costituzionale, per la quale “l’assunzione della responsabilità politica e giuridicadel Ministro controfirmante, a norma dell’art. 89 della Costituzione, trova il suo naturale limite nel livello di partecipazione del medesimo al procedimento di concessione dell’atto di clemenza”.
Altre opinioni ritengono che la grazia sarebbe sottoposta a una condizione sospensiva: il reato si estinguerebbe se decorsi cinque anni dal provvedimento, il condannato non commette nessun nuovo reato “qualificato” (pari o superiore ai 5 anni, come sopra indicato).
La tesi non sembra parimenti fondata, poiché la condizione implicita all’atto di clemenza appare in realtà di tipo risolutivo, nel senso che la clemenza opera subito, a meno che entro cinque anni non sia commesso un reato qualificato. Anche tale impostazione subisce la stessa critica sopra esposta: la grazia opera appena data, salva l’ipotesi di un nuovo reato entro il quinquennio successivo.
Per ricondurre allora il sistema a giustizia, appare logico e coerente processare il graziato per gli eventuali reati commessi per ottenere il provvedimento di grazia (quindi, rispondere, in ipotesi, delle contestazioni dei reati di falso nelle dichiarazioni ad Autorità giudiziaria e di falso documentale); in pratica, il provvedimento di grazia, ritualmente concesso, permane valido ed efficace, ma il graziato andrebbe incontro ad una nuova esecuzione della pena per i nuovi reati commessi allo scopo di ottenere la grazia, e non per quelli ormai estinti per effetto del provvedimento presidenziale.
Tra l’altro, si eliminerebbe il rischio di creare fattispecie di revoca non tipizzate dal legislatore, che porterebbero un domani ad aprire le porte ad altre ipotesi di revoca a detrimento del principio cardine dell’ordinamento giuridico di certezza del diritto, nonché, sul piano costituzionale e di fiducia sociale, di messa in dubbio della correttezza della scelta collegata all’autonomia ed alla massima libertà delle prerogative presidenziali.
Fin qui il diritto. Et hoc satis, come si è soliti dire nel linguaggio tecnico.
4.L’aspetto etico della grazia. Nondimeno, il diritto poggia su di un’autonomia per così dire scientifica, che non arretra di fronte, anzi rimanda, al quesito morale sotteso alla grazia: cos’è il perdono? Da quando ha efficacia? Cosa accade se il perdonato ha ingannato per ottenere l’annullamento della pena?
Per la spiritualità cristiana, invero, il perdono presuppone il peccato, più che la colpa. “Va e non peccare più” presuppone, in parallelo al diritto, il ravvedimento del precedente stile di vita, la necessità sentita di cambiare strada e condurre un’altra esistenza. Dal punto di vista, invece, di chi cancella l’offesa, l’esortazione evangelica spinge a perdonare “settanta volte sette”: il perdono è incondizionato e non conosce limiti, tanto meno, quindi, appare eticamente revocabile.
D’altro canto, anche su un piano psicologico, l’inganno punisce in primo luogo il colpevole redento, almeno secondo il monito nel vangelo di Matteo verso la persona, che, trovata “pulita e in ordine”, se rimane vuota e non coltiva cose buone, accetta il ritorno dello spirito cattivo “con altri sette demoni”, vivendo, quindi, la condizione di peccato in modo peggiore di prima.
5.L’etica nel diritto e nella pedagogia biblica. Se potesse trovarsi un ideale punto di congiunzione tra etica, carità evangelica e diritto in questa materia, forse uno spunto critico potrebbe rinvenirsi nel recente film di Sorrentino dall’emblematico titolo La Grazia, nel quale è protagonistail Presidente della repubblica alle prese con tre casi, nei quali deve decidere se concedere o negare «la grazia». Il Capo dello Stato intraprende la ricerca della verità, da buon giurista, ispirato dalla fede, pertanto particolarmente sensibile al risvolto etico dell’uso del potere. In ciò affronta il conflitto interiore tipico dell’uomo di legge, il quale non può sostare nel dubbio, ma deve affrontare il dilemma della scelta, scegliere nonostante il dubbio, ancorché non appaia automaticamente certa e giusta la risposta data al caso concreto.
6. La grazia è irretrattabile. La grazia, così, diventa momento di misericordia per il graziato come anche per chi concede l’indulto e si addossa, con ciò, il peso della decisione; responsabilità drammatica quest’ultima, che solamente l’altra Grazia, forza divina che opera nella storia, può contenere e sedare in un perdono. Questi non può retroagire, in quanto immagine umana della benevolenza dell’autorità, espressione, come nella Bibbia indica il termine ebraico Hen (חֵן), della tenerezza del Dio verso i limiti e gli inevitabili inciampi dell’esistenza.
Fabrizio Urbani Neri
[30 giugno 2028]
Foto da www.quirinale.it




